Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Potere legislativo delegato - Confini - Oggetto, principi e criteri direttivi della delega, interpretati anche in maniera sistematica e teleologica - Possibilità, per il legislatore delegato, di svolgere un'attività di riempimento normativo - Ampiezza di quest'ultima quando la delega riguarda un intervento normativo esteso. (Classif. 077004).
I confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell’oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati, con la conseguenza che, nell’ambito di tale cornice, riveniente da un’interpretazione anche sistematica e teleologica della delega, deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega, potendo così ben svolgere un’attività di riempimento normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione legislativa. (Precedenti: S. 79/2019 - mass. 42202; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 104/2017 - mass. 41156).
Tenendo conto del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell’oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla “lettera” del testo normativo, a cui si affianca l’interpretazione sistematica sulla base della ratio legis, emergente dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue. Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega deve, pertanto, essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante. (Precedenti: S. 22/2024 - mass. 45964; S. 7/2024 - mass. 45939; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115).
La discrezionalità conferita dalla legge è particolarmente ampia quando la delega riguarda un intervento normativo molto esteso su settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere: in questi casi, infatti, i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, con conseguente ampiezza del potere e dell’attività di “riempimento” normativo conferiti al legislatore delegato. (Precedenti: S. 84/2024 - mass. 46180; S. 22/2024 - mass. 45965; S. 166/2023 - mass. 45764).