Referendum - Richieste di referendum abrogativo - Cause di inammissibilità individuate dalla giurisprudenza costituzionale - Non inclusione tra esse del carattere "costituzionalmente rilevante" della disciplina oggetto del quesito.
A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, la giurisprudenza costituzionale ha individuato quattro distinti complessi di ragioni di inammissibilità del referendum abrogativo, ritenendo inammissibili: 1) le richieste che incorrono in una delle cause di inammissibilità testualmente indicate dal secondo comma dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), la cui interpretazione non deve limitarsi a quella letterale ma deve, invece, essere integrata con quella logico-sistematica, affinché siano sottratte al referendum anche le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa; 2) quelle aventi ad oggetto una pluralità di domande eterogenee e carenti di una matrice razionalmente unitaria; 3) quelle aventi ad oggetto non un atto avente forza di legge ordinaria, ma la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali di cui all'art. 138 Cost.; 4) quelle aventi ad oggetto le disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978).
Il carattere "costituzionalmente rilevante" della disciplina oggetto di richiesta abrogativa non assurge a valore discriminante in sede di vaglio di ammissibilità di un quesito referendario.