Sentenza 29/2017 (ECLI:IT:COST:2017:29)
Massima numero 39577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  10/01/2017;  Decisione del  10/01/2017
Deposito del 27/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39578  39579  39580


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nei cui confronti il giudizio di costituzionalità non produrrebbe effetti immediati, neppure indiretti - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato avverso l'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui estende, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto i medesimi criteri di determinazione dei canoni dettati per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative, è dichiarato inammissibile l'intervento dell'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Confindustria Nautica, e delle associazioni Federturismo - Confindustria e Assomarinas - Associazione italiana porti turistici. Nei confronti delle associazioni intervenienti (che non rivestono la qualità di parti del giudizio a quo) il giudizio di legittimità costituzionale non sarebbe destinato a produrre effetti immediati, neppure indiretti.

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016, n. 221 del 2015 e n. 162 del 2014 con relative ordinanze dibattimentali, n. 293 del 2011, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 con relativa ordinanza dibattimentale; ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012 con relativa ordinanza dibattimentale).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 252

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4