Sentenza 29/2017 (ECLI:IT:COST:2017:29)
Massima numero 39578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  10/01/2017;  Decisione del  10/01/2017
Deposito del 27/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39577  39579  39580


Titolo
Thema decidendum - Censure e profili proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dai limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, sono inammissibili - in quanto volte a estendere il thema decidendum, quale definito nelle ordinanze di rimessione - le censure svolte da alcune parti costituite in riferimento a parametri (artt. 97 Cost., 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, 18, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE) non evocati dai giudici rimettenti.

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 252

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 21  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 18  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 64