Thema decidendum - Censure e profili proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dai limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, sono inammissibili - in quanto volte a estendere il thema decidendum, quale definito nelle ordinanze di rimessione - le censure svolte da alcune parti costituite in riferimento a parametri (artt. 97 Cost., 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, 18, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE) non evocati dai giudici rimettenti.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).