Sentenza 30/2017 (ECLI:IT:COST:2017:30)
Massima numero 39206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Arbitrato - Norme della Regione Calabria - Composizione dei collegi arbitrali per le controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche in territorio regionale - Nomina di uno dei componenti da parte dell'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia - Omessa previsione - Evocazione di parametro senza motivazione - Inammissibilità della questione.
Arbitrato - Norme della Regione Calabria - Composizione dei collegi arbitrali per le controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche in territorio regionale - Nomina di uno dei componenti da parte dell'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia - Omessa previsione - Evocazione di parametro senza motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 117 Cost. Tale parametro è evocato solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza motivare la censura.
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 117 Cost. Tale parametro è evocato solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza motivare la censura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
30/05/1983
n. 18
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte