Sentenza 30/2017 (ECLI:IT:COST:2017:30)
Massima numero 39207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Arbitrato - Norme della Regione Calabria - Composizione dei collegi arbitrali per le controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche in territorio regionale - Nomina di uno dei componenti da parte dell'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia - Omessa previsione - Disparità di trattamento fra le parti - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Arbitrato - Norme della Regione Calabria - Composizione dei collegi arbitrali per le controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche in territorio regionale - Nomina di uno dei componenti da parte dell'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia - Omessa previsione - Disparità di trattamento fra le parti - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia. La disposizione censurata dalla Corte d'Appello di Catanzaro viola il principio di eguaglianza, poiché una legge, la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto, secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte. Né può ritenersi che, quando sia parte della controversia un ente territoriale diverso dalla Regione, quest'ultima possa esprimere la volontà dell'altro ente, in quanto ciò altererebbe il sistema delle autonomie, che considera assolutamente distinte le soggettività di ciascuno degli enti suddetti e la conseguente attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici dei quali essi siano rispettivamente titolari. (Precedente citato: sentenza n. 33 del 1995).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia. La disposizione censurata dalla Corte d'Appello di Catanzaro viola il principio di eguaglianza, poiché una legge, la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto, secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte. Né può ritenersi che, quando sia parte della controversia un ente territoriale diverso dalla Regione, quest'ultima possa esprimere la volontà dell'altro ente, in quanto ciò altererebbe il sistema delle autonomie, che considera assolutamente distinte le soggettività di ciascuno degli enti suddetti e la conseguente attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici dei quali essi siano rispettivamente titolari. (Precedente citato: sentenza n. 33 del 1995).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
30/05/1983
n. 18
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte