Processo civile - In genere - Riforma del processo di cognizione di primo grado - Previsione di un controllo del giudice anteriore alla prima udienza - Denunciato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 197001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civile, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato da d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice verifichi la regolarità del contraddittorio; emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; indichi alle parti altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Sebbene l’art. 1, comma 5, della legge delega n. 206 del 2021 non faccia specifico riferimento all’emanazione da parte del giudice, prima dell’udienza di comparizione e trattazione, di alcun provvedimento, la disposizione censurata si colloca coerentemente nell’ambito degli altri criteri di delega enucleati dal medesimo comma, in quanto, per un verso, è riconducibile a quello di cui alla lett. i) – che demanda al Governo l’introduzione di norme funzionali ad adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lett. da c) a g), relative agli atti introduttivi e alle memorie – costituendone un naturale sviluppo, perché coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell’udienza e, per un altro, è volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lett. a, atteso che è orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative. (Precedenti: S. 189/2018; S. 278/2016 - mass. 39281).