Sentenza 31/2017 (ECLI:IT:COST:2017:31)
Massima numero 39200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Notifica personale all'imputato della vocatio in iudicium - Omessa previsione nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto ad essere informati dell'accusa penale - Lacunosa descrizione della fattispecie di causa, aberratio ictus, richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, difetto di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per plurimi concorrenti motivi - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen., censurati dal giudice monocratico del Tribunale di Asti, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all'art. 6 della CEDU), nella parte in cui non prevedono la notifica personale all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio penale, «quantomeno» nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria. La descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, contenuta nell'ordinanza di rimessione, è lacunosa e impedisce alla Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione, non essendo indicate le circostanze di fatto necessarie per valutare se, nel caso concreto, il giudice fosse obbligato a procedere alla celebrazione dell'udienza in assenza degli imputati e, quindi, a fare applicazione delle norme censurate. Altresì erronea è l'individuazione di queste ultime, poiché il rimettente avrebbe dovuto sottoporre al sindacato incidentale l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. (che indica i casi in cui il giudice deve procedere in absentia), anziché esclusivamente gli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. (che individuano le regole generali per le notifiche degli atti del procedimento penale). Per altro verso, la pronuncia additiva richiesta non implica una soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto dalla giurisprudenza della Corte EDU non discende l'obbligo della notifica personale della vocatio in iudicium, ma la necessità che gli Stati membri predispongano regole alla cui stregua stabilire che l'assenza dell'imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi, sicché l'individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice tale verifica non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che investono la disciplina degli istituti processuali. Infine, con riferimento all'art. 2 Cost. sussiste assoluto difetto di motivazione in ordine al parametro evocato.
Le lacune dell'ordinanza di rimessione che impediscano alla Corte la necessaria verifica della rilevanza rispetto al giudizio principale determinano l'inammissibilità della questione. (Precedenti citati: ordinanze n. 218 del 2016, n. 20 del 2014 e n. 181 del 2009).
L'erronea individuazione della norma da censurare determina l'inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 140 del 2016, ordinanze n. 113 del 2012 e n. 193 del 2009).
La richiesta di una pronunzia additiva che implichi una soluzione non costituzionalmente obbligata, nell'ambito di scelte che eccedono i poteri della Corte, comporta l'inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 214 del 2014 e ordinanza n. 269 del 2015).
All'imputato va garantita non solo la facoltà di non presenziare al processo, espressione di una scelta difensiva che non può essere configurata come obbligatoria o coercibile, ma anche il diritto di partecipare al dibattimento, potendosi procedere senza di lui solo se l'assenza sia, in modo esplicito o implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di un suo comportamento volontario. (Precedenti citati: sentenze n. 301 del 1994 e n. 9 del 1982).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 161  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 163  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 14  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6