Sentenza 32/2017 (ECLI:IT:COST:2017:32)
Massima numero 39457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39458  39459


Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Riordino delle Province e delle Città metropolitane - Transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale - Disciplina da parte del legislatore statale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato svuotamento della "funzione di allocazione costituzionalmente garantita alle Regioni" - Formulazione apodittica della censura - Difetto di chiarezza e completezza dell'impugnativa - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - in quanto non raggiungono la soglia minima di chiarezza e completezza richiesta per le impugnative in via principale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. La ricorrente si limita ad affermare, in modo apodittico, che l'impugnata disciplina del transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale ridurrebbe la funzione di allocazione, costituzionalmente garantita alle Regioni nelle materie non rientranti nelle funzioni fondamentali degli enti locali, "ad un ruolo ancillare il cui spazio di manovra è praticamente inesistente", senza chiarire adeguatamente le ragioni dell'asserito contrasto con i due diversi parametri congiuntamente evocati, al qual fine non è sufficiente la sintetica e parziale illustrazione della normativa statale cui procede la ricorrente. (Precedente citato: sentenza n. 64 del 2016).

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. È onere del ricorrente, pertanto, non solo individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma altresì proporre una motivazione che non sia meramente assertiva e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 37 del 2016 e n. 251 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 5  co. 1

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 5  co. 2

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 5  co. 3

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 5  co. 4

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 5  co. 5

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 5  co. 6

legge  06/08/2015  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte