Comuni, Province e Città Metropolitane - Riordino delle Province e delle Città metropolitane - Transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale - Disciplina da parte del legislatore statale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina censurata a plurimi titoli di competenza statale - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., per asserita violazione della competenza residuale regionale nella materia "polizia amministrativa locale" - dell'art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2015, disciplinante il transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale. La normativa impugnata non è diretta ad allocare le funzioni nella materia "polizia amministrativa locale", bensì va ricondotta a plurimi titoli di competenza statale. Essa infatti - in quanto intervento che si colloca nel processo di riordino degli enti territoriali avviato con la legge n. 56 del 2014 - rientra nella competenza statale esclusiva nella materia "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" (art. 117, secondo comma, lett. p); per altro verso - in quanto mira (commi da 1 a 4 del censurato art. 5) a garantire i rapporti di lavoro in essere del personale di polizia provinciale - opera nell'ambito della competenza statale tesa a promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), sul quale si fonda la Repubblica italiana (art. 1 Cost.) ed è altresì riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.); infine - in quanto prevede (commi 5 e 6) deroghe alle vigenti limitazioni della spesa per il personale con contestuale divieto di ulteriori assunzioni fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale - è ascrivibile alla materia "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.), avendo tali misure transitorie, che incidono su un rilevante aggregato della spesa pubblica, carattere di principio fondamentale della materia, e non di norme di dettaglio, tanto più nel contesto del processo di riordino degli enti territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016 e n. 388 del 2004, sulla competenza statale a garantire l'effettività del diritto al lavoro nel settore del pubblico impiego; sentenze n. 202 del 2016, n. 143 del 2016 e n. 218 del 2015, sul carattere di principi fondamentali di coordinamento finanziario delle norme volte al contenimento della spesa per il personale degli enti locali).
Per costante orientamento giurisprudenziale, lo scrutinio della questione di legittimità costituzionale in via principale implica l'individuazione dell'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio, oltre che della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016, n. 158 del 2016 e n. 245 del 2015).
Con il processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane, avviato con la legge n. 56 del 2014, il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica. La ridefinizione delle funzioni amministrative spettanti a Regioni ed enti locali, di cui la disciplina del personale costituisce uno dei passaggi fondamentali, spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". (Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015).
La "polizia amministrativa locale" è materia di competenza residuale regionale ai sensi di quanto espressamente previsto, per esclusione, dall'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i profili "pubblicistico-organizzativi" dell'impiego pubblico regionale sono ascrivibili alla competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.) in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, mentre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, quali sono quelle regolanti il trasferimento di personale, sono riconducibili alla competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 50 del 2015, n. 17 del 2014 e n. 149 del 2012).