Comuni, Province e Città metropolitane - Riordino delle Province e delle Città metropolitane - Transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale - Disciplina da parte del legislatore statale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina censurata a plurimi titoli di competenza statale - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2015, disciplinante il transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale. L'accordo raggiunto nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 - di cui la ricorrente denuncia violazione - non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa. Ad ogni modo, poiché le disposizioni impugnate devono tutte essere ascritte a plurimi titoli di competenza statale, nessuna violazione della leale collaborazione può essere imputata allo Stato, non essendovi alcuna competenza regionale incisa. (Precedenti citati: sentenza n. 205 del 2016 e sentenza n. 251 del 2016).
Un accordo (tra Stato e autonomie) raggiunto nella Conferenza unificata non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa. (Precedente citato: sentenza n. 205 del 2016).