Ordinanza 34/2017 (ECLI:IT:COST:2017:34)
Massima numero 39439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/01/2017; Decisione del
11/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:
39440
Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Produzione, traffico e detenzione illeciti - Unificazione del trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti" - Modifica del testo unico sugli stupefacenti introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005 - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Produzione, traffico e detenzione illeciti - Unificazione del trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti" - Modifica del testo unico sugli stupefacenti introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005 - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal GUP presso il Tribunale di Viterbo - dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, introdotto dalla legge di conversione n. 49 del 2006, che modifica l'art. 73 del t.u. degli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), unificando il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti". Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 271 del 2016, n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal GUP presso il Tribunale di Viterbo - dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, introdotto dalla legge di conversione n. 49 del 2006, che modifica l'art. 73 del t.u. degli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), unificando il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti". Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 271 del 2016, n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/12/2005
n. 272
art. 4
co.
legge
21/02/2006
n. 49
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte