Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, è dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento spiegato (in termini) dal Codacons, atteso che i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica dell'interveniente.
Per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche in caso di richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. (Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016; sentenze n. 76 del 2016 e n. 178 del 2015, ordinanza n. 227 del 2016).