Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39592  39593  39594  39595  39596  39597  39598  39599  39600  39601  39602  39603  39604  39605  39606  39607  39608  39609  39610  40248  40249  40250  40251  40252  40253  40254  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, è dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento spiegato (in termini) dal Codacons, atteso che i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica dell'interveniente.

Per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche in caso di richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. (Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016; sentenze n. 76 del 2016 e n. 178 del 2015, ordinanza n. 227 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte