Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39591  39592  39594  39595  39596  39597  39598  39599  39600  39601  39602  39603  39604  39605  39606  39607  39608  39609  39610  40248  40249  40250  40251  40252  40253  40254  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nella duplice qualità di cittadini elettori e di parti in giudizi analoghi a quelli da cui provengono le questioni - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi spiegati da cittadini elettori, che allegano altresì la qualità di parti in giudizi analoghi a quelli da cui originano le questioni all'esame della Corte.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura. In particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni all'esame della Corte costituzionale, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità da parte del giudice. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 70 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 100 del 2016, n. 156 del 2013 e n. 32 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte