Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nella duplice qualità di cittadini elettori e di parti in giudizi analoghi a quelli da cui provengono le questioni - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi spiegati da cittadini elettori, che allegano altresì la qualità di parti in giudizi analoghi a quelli da cui originano le questioni all'esame della Corte.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura. In particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni all'esame della Corte costituzionale, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità da parte del giudice. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 70 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 100 del 2016, n. 156 del 2013 e n. 32 del 2013).