Rilevanza della questione incidentale - Questioni di costituzionalità delle leggi che disciplinano l'elezione delle Camere parlamentari - Rimessione nel corso di giudizi di accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto - Valutazione dell'interesse ad agire dei ricorrenti e della Pregiudizialità alla stregua di criteri enunciati dalla sentenza n. 1 del 2014 - Sussistenza della rilevanza pur se le norme censurate non siano state applicate e non siano ancora applicabili - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale concernenti il sistema di elezione delle Camere parlamentari risultante a seguito dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dai Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova nel corso di giudizi introdotti per l'accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto nelle elezioni politiche. L'interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus ad agire in accertamento, motivato dai rimettenti in modo non implausibile, è riconducibile alla stessa entrata in vigore della nuova disciplina elettorale, poiché l'avvenuta modificazione dell'ordinamento - con il corollario di potenzialità lesiva già attuale, seppur destinata a manifestarsi successivamente - comporta una situazione di incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto, che ragionevolmente giustifica l'interesse alla sua rimozione, non conseguibile se non attraverso l'intervento del giudice, non valendo perciò a escludere tale interesse la circostanza che la stessa legge, a causa del differimento della sua efficacia a una data certa (1° luglio 2016), non era ancora efficace al momento dell'introduzione dell'azione e/o della rimessione della questione. Né il fatto che la nuova legge non sia stata applicata in alcuna tornata elettorale esclude la pregiudizialità e la diversità di petitum della questione di costituzionalità rispetto all'azione di accertamento nel cui ambito è stata sollevata, atteso che l'incertezza sulla portata del diritto al voto costituisce una lesione giuridicamente rilevante indipendentemente da atti applicativi della normativa elettorale e che l'interesse ad agire in accertamento non richiede necessariamente la previa lesione in concreto del diritto, ben potendo l'azione di accertamento essere esperita anche al fine di scongiurare una lesione futura. (Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; sentenze n. 110 del 2015 e n. 39 del 1973).
La rilevanza delle questioni incidentali di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che regolano il sistema elettorale di Camera e Senato, sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto nelle elezioni politiche, va valutata alla luce dei quattro argomenti in base ai quali fu ritenuta sussistente dalla sentenza n. 1 del 2014, ossia: la presenza nell'ordinanza di rimessione di una motivazione sufficiente e non implausibile in ordine all'esistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale; il positivo riscontro della pregiudizialità della questione, nel senso della non sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio di costituzionalità a quello del giudizio a quo; la peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto fondamentale di voto, il cui corretto esercizio è essenziale per il funzionamento del sistema democratico-rappresentativo; e l'esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, la creazione di una zona franca rispetto al controllo incidentale di costituzionalità, attesa la (perdurante) mancanza di un giudizio su controversie originatesi nel procedimento di elezione dei membri del Parlamento nazionale. Non ostano a tali indicazioni le successive pronunce di inammissibilità di questioni - anch'esse sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento - aventi ad oggetto disposizioni di legge che regolano l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, giacché tali disposizioni, a differenza di quelle disciplinanti le elezioni politiche nazionali, possono essere rimesse al vaglio di legittimità costituzionale in un giudizio avente ad oggetto una controversia originatasi nel procedimento elettorale. (Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; sentenze n. 110 del 2015 e n. 259 del 2009, ordinanze n. 165 del 2016 e n. 512 del 2000; sentenza n. 39 del 1973, sulla funzione decisiva del diritto di voto nell'ordinamento costituzionale).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, una motivazione sufficiente e non implausibile sulla sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti basta ad escludere un riesame dell'apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, tenuto conto che l'accertamento di una condizione dell'azione quale l'interesse ad agire è tipicamente compito del giudice rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014, ordinanza n. 165 del 2016, con riferimento alle azioni di accertamento in materia elettorale; sentenze n. 154 del 2015, n. 91 del 2013 e n. 50 del 2007, con riguardo alle azioni accertamento in generale).