Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Istanza di autorimessione di questioni relative all'intera legge per asserita violazione delle regole del procedimento legislativo - Impropria richiesta di estendere il giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Sostanziale impugnazione della dichiarazione di manifesta infondatezza adottata dal rimettente su identiche eccezioni - Inammissibilità dell'istanza.
È inammissibile l'istanza di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), "con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)", proposta - per asserita violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU) - dalle parti costituite nei giudizi incidentali aventi ad oggetto singole disposizioni della medesima legge. Pur senza proporre direttamente l'estensione del thema decidendum, la richiesta di autorimessione persegue il medesimo obbiettivo, ossia l'estensione del giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, e si configura altresì, nella sostanza, come improprio ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici a quibus, che hanno dichiarato manifestamente infondate eccezioni coincidenti, proposte dalle parti nei giudizi principali.
Per costante giurisprudenza, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, sicché non possono concorrere ad ampliare il thema decidendum i profili ulteriori indicati dalle parti, sia che risultino diretti ad estendere o modificare il contenuto o i profili determinati dall'ordinanza di rimessione, sia che abbiano formato oggetto di eccezione nel giudizio principale senza essere stati fatti propri dal giudice nell'ordinanza stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2015, n. 94 del 2013, n. 42 del 2011, n. 86 del 2008 e n. 49 del 1999).