Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39591  39592  39593  39594  39595  39597  39598  39599  39600  39601  39602  39603  39604  39605  39606  39607  39608  39609  39610  40248  40249  40250  40251  40252  40253  40254  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Istanza di autorimessione di questioni relative all'intera legge per asserita violazione delle regole del procedimento legislativo - Impropria richiesta di estendere il giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Sostanziale impugnazione della dichiarazione di manifesta infondatezza adottata dal rimettente su identiche eccezioni - Inammissibilità dell'istanza.

Testo

È inammissibile l'istanza di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), "con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)", proposta - per asserita violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU) - dalle parti costituite nei giudizi incidentali aventi ad oggetto singole disposizioni della medesima legge. Pur senza proporre direttamente l'estensione del thema decidendum, la richiesta di autorimessione persegue il medesimo obbiettivo, ossia l'estensione del giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, e si configura altresì, nella sostanza, come improprio ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici a quibus, che hanno dichiarato manifestamente infondate eccezioni coincidenti, proposte dalle parti nei giudizi principali.

Per costante giurisprudenza, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, sicché non possono concorrere ad ampliare il thema decidendum i profili ulteriori indicati dalle parti, sia che risultino diretti ad estendere o modificare il contenuto o i profili determinati dall'ordinanza di rimessione, sia che abbiano formato oggetto di eccezione nel giudizio principale senza essere stati fatti propri dal giudice nell'ordinanza stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2015, n. 94 del 2013, n. 42 del 2011, n. 86 del 2008 e n. 49 del 1999).



Atti oggetto del giudizio

legge  06/05/2015  n. 52  art.   co. 

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 

legge  06/05/2015  n. 52  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 72  co. 1

Costituzione  art. 72  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3