Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo o al secondo turno di votazione - Coesistenza con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza del voto - Formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo o al secondo turno di votazione - Coesistenza con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza del voto - Formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione e oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., censurando il complessivo sistema di attribuzione del premio di maggioranza al primo e al secondo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, coesistente con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso al riparto dei seggi. La motivazione particolarmente sintetica adottata dal rimettente non distingue i singoli profili di censura relativi ai diversi caratteri del sistema elettorale né chiarisce se essi si riferiscano al primo turno, al secondo o a entrambi, con il risultato di sollecitare una valutazione dai caratteri indistinti ed imprecisati, relativa nella sostanza all'intero sistema elettorale, ciò che - unitamente alla carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, accentuata dall'evocazione in essa del solo art. 48, secondo comma, Cost. - determina l'impossibilità di comprendere l'effettivo petitum. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2016, n. 32 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 126 del 2015).
Sono dichiarate inammissibili - per formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione e oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., censurando il complessivo sistema di attribuzione del premio di maggioranza al primo e al secondo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, coesistente con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso al riparto dei seggi. La motivazione particolarmente sintetica adottata dal rimettente non distingue i singoli profili di censura relativi ai diversi caratteri del sistema elettorale né chiarisce se essi si riferiscano al primo turno, al secondo o a entrambi, con il risultato di sollecitare una valutazione dai caratteri indistinti ed imprecisati, relativa nella sostanza all'intero sistema elettorale, ciò che - unitamente alla carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, accentuata dall'evocazione in essa del solo art. 48, secondo comma, Cost. - determina l'impossibilità di comprendere l'effettivo petitum. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2016, n. 32 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 126 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 1
co. 2
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 4
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 5
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
co. 2
Altri parametri e norme interposte