Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39591  39592  39593  39594  39595  39596  39597  39598  39600  39601  39602  39603  39604  39605  39606  39607  39608  39609  39610  40248  40249  40250  40251  40252  40253  40254  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo turno di votazione - Fissazione di una soglia minima del 40% dei voti validi (anziché degli aventi diritto al voto), in compresenza della soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata compressione irragionevole dei principi dell'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo - Insussistenza - Scelte legislative non manifestamente irragionevoli volte a bilanciare gli invocati principi con gli obbiettivi della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1 e 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3 e 48, comma 2, Cost. - in quanto, prevedendo l'assegnazione di 340 seggi della Camera dei deputati alla lista che, al primo turno di votazione, ottenga a livello nazionale il 40% dei voti validamente espressi, anziché degli aventi diritto al voto, comprometterebbero irragionevolmente l'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo, anche per la compresenza della soglia di sbarramento del 3% dei voti validamente espressi su base nazionale, quale condizione per l'accesso delle liste al riparto dei seggi. Le disposizioni censurate prevedono un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, e lo condizionano al raggiungimento di una soglia minima di voti validi. Alla luce della discrezionalità legislativa in materia, tale soglia non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale. A ritenere il contrario, dovrebbe argomentarsi la non compatibilità con i principi costituzionali di premi diversi da quello "di governabilità" (attribuibile alla lista o coalizione che abbia già autonomamente raggiunto almeno il 50% dei voti e/o dei seggi). Quanto alle modalità di calcolo della soglia minima, condizionare il premio al raggiungimento di una percentuale calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore, e non certo una soluzione costituzionalmente obbligata. Né la contestuale previsione di una soglia di sbarramento - che non è irragionevolmente elevata e, di per sé, non determina una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo - può giustificare una pronuncia di incostituzionalità del premio, non essendo manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, ad entrambi i predetti meccanismi correttivi della rappresentatività. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014 e n. 173 del 2005).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, essendo riservata alla Corte costituzionale una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002).

In materia di sistemi elettorali, sono compatibili con i principi costituzionali sia la previsione di un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, sia la previsione di un premio "di governabilità", condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50% dei voti e/o dei seggi e destinato ad aumentare il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto. Il premio di "maggioranza" è, però, soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all'entità della soglia che consente di accedere al premio.

Ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, come avviene in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008).

Al cospetto della discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei sistemi elettorali, sfugge in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore per l'attribuzione di un premio di maggioranza, ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale.

In materia di sistemi elettorali, la previsione di soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi e quella delle modalità per la loro applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità. (Precedente citato: sentenza n. 193 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 1  co. 5

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 3

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 4

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 25

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48  co. 2

Altri parametri e norme interposte