Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39591  39592  39593  39594  39595  39596  39597  39598  39599  39600  39602  39603  39604  39605  39606  39607  39608  39609  39610  40248  40249  40250  40251  40252  40253  40254  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo turno di votazione - Assegnazione alla lista che riporti in assoluto il maggior numero di voti, qualora la soglia del 40% dei voti validi sia superata da due liste - Conseguente riduzione del numero di deputati che spetterebbero alla lista giunta seconda - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza del voto e rappresentanza democratica - Insussistenza - Riconducibilità dell'effetto censurato alla logica dei sistemi elettorali con premio di maggioranza - Introduzione di eventuali correttivi estranea ai poteri della Corte e riservata alla discrezionalità legislativa - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui prevede che "sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi", e dell'art. 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - in quanto, nell'ipotesi in cui due liste superino al primo turno il 40% dei voti validi per l'elezione della Camera dei deputati, impongono che il premio di maggioranza sia comunque assegnato, e attribuito alla lista che ha ottenuto più voti, con conseguente riduzione del numero dei deputati che spetterebbero all'altra. È nella logica di un sistema elettorale con premio di maggioranza che alle liste di minoranza, a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta, sia attribuito un numero di seggi inferiore rispetto a quello che sarebbe loro assegnato nell'ambito di un sistema proporzionale senza correttivi; tale logica vale per la lista che giunge seconda, pur se anch'essa abbia ottenuto il 40% dei voti validi, ma un numero totale di voti inferiore, in assoluto, rispetto alla lista vincente. Non ha perciò fondamento - alla luce della già affermata non manifesta irragionevolezza delle norme che disciplinano l'assegnazione del premio al primo turno - la richiesta di una sentenza additiva che dichiari costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate, nella parte in cui non escludono l'assegnazione del premio nell'ipotesi descritta, considerato altresì che un'addizione di tal genere - a prescindere dalla sua intrinseca contraddittorietà - non apparterrebbe in radice ai poteri della Corte costituzionale, spettando, semmai, alla discrezionalità del legislatore.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 3

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 4

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 25

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48  co. 2

Altri parametri e norme interposte