Processo civile - In genere - Riforma del processo ordinario di cognizione - Decreto di fissazione dell'udienza - Questioni rilevabili d'ufficio che esitano in immediati provvedimenti ordinatori del giudice rispetto a quelle solo segnalate alle parti - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 197001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede un differente trattamento per le questioni rilevabili d’ufficio che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice volti alla corretta instaurazione del contraddittorio ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi, emanati con il decreto di fissazione dell’udienza, e tutte le altre questioni, parimenti rilevabili d’ufficio, che sono solo indicate alle parti e non decise nel medesimo decreto. Tale diversa regola processuale è giustificata sia per le differenti conseguenze sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali soltanto i primi sono suscettibili di incidere, comportando, di regola, un differimento dell’udienza di trattazione sia in quanto i provvedimenti emessi a seguito delle verifiche preliminari si correlano a questioni spesso “liquide”, con un basso tasso di controvertibilità, mentre le altre questioni rilevabili d’ufficio non tipizzate evocano profili di maggiore controvertibilità tra le parti.