Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Omessa illustrazione da parte del rimettente delle ragioni che impediscono un'interpretazione opposta a quella da lui adottata - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Omessa illustrazione da parte del rimettente delle ragioni che impediscono un'interpretazione opposta a quella da lui adottata - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
È da respingere - poiché concerne, in realtà, il merito della questione - l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe illustrato le ragioni che impediscono di interpretare le disposizioni censurate in senso opposto a quello da lui affermato. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, censurati in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche se, al primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi).
È da respingere - poiché concerne, in realtà, il merito della questione - l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe illustrato le ragioni che impediscono di interpretare le disposizioni censurate in senso opposto a quello da lui affermato. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, censurati in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche se, al primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi).
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 5
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte