Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Denuncia di incostituzionalità riferita ad una eventualità possibile solo in ipotesi residuali - Carattere non meramente virtuale ed ipotetico della questione - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Prospettazione della questione incidentale - Denuncia di incostituzionalità riferita ad una eventualità possibile solo in ipotesi residuali - Carattere non meramente virtuale ed ipotetico della questione - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Non risulta ipotetica o meramente virtuale - ed è quindi sotto tale profilo ammissibile - la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione ad una eventualità il cui reale verificarsi non può escludersi in assoluto, sia pure in ipotesi del tutto residuali. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, censurati in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche se, al primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi).
Non risulta ipotetica o meramente virtuale - ed è quindi sotto tale profilo ammissibile - la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione ad una eventualità il cui reale verificarsi non può escludersi in assoluto, sia pure in ipotesi del tutto residuali. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, censurati in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche se, al primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi).
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 5
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte