Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Turno di ballottaggio - Ritenuta necessità di svolgimento nel caso in cui al primo turno di votazione una lista abbia ottenuto 340 seggi, ma non il 40 % dei voti validi - Denunciata irragionevolezza ed eccessiva compressione dell'eguaglianza del voto e della rappresentatività della Camera - Erroneità del presupposto interpretativo - Esclusione del ballottaggio nel caso ipotizzato, alla stregua di un'interpretazione sistematica delle norme pertinenti - Non fondatezza delle questioni.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Turno di ballottaggio - Ritenuta necessità di svolgimento nel caso in cui al primo turno di votazione una lista abbia ottenuto 340 seggi, ma non il 40 % dei voti validi - Denunciata irragionevolezza ed eccessiva compressione dell'eguaglianza del voto e della rappresentatività della Camera - Erroneità del presupposto interpretativo - Esclusione del ballottaggio nel caso ipotizzato, alla stregua di un'interpretazione sistematica delle norme pertinenti - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche nell'ipotesi in cui, all'esito del primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi. Il risultato cui conduce l'interpretazione meramente letterale delle citate disposizioni è in contrasto con la ratio complessiva della legge n. 52 del 2015 - il cui carattere distintivo è di favorire la formazione di una maggioranza, ossia fare in modo che una lista disponga alla Camera di 340 seggi - e pertanto può e deve essere evitato attraverso una lettura sistematica delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 1, nn. 4), 6) e 7), del d.P.R. n. 361 del 1957. Alla stregua di tale lettura - e contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo del rimettente - l'attribuzione proporzionale di 340 seggi a una lista, effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, integra, ai sensi del n. 7) del comma 1, un'ipotesi di "esito positivo" della verifica di cui al comma 1, n. 6), e dunque resta ferma a prescindere dalla percentuale di voti ottenuta da detta lista, con la conseguenza che non è necessario procedere al turno di ballottaggio, poiché l'obbiettivo perseguito dalla legge è già stato raggiunto.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche nell'ipotesi in cui, all'esito del primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi. Il risultato cui conduce l'interpretazione meramente letterale delle citate disposizioni è in contrasto con la ratio complessiva della legge n. 52 del 2015 - il cui carattere distintivo è di favorire la formazione di una maggioranza, ossia fare in modo che una lista disponga alla Camera di 340 seggi - e pertanto può e deve essere evitato attraverso una lettura sistematica delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 1, nn. 4), 6) e 7), del d.P.R. n. 361 del 1957. Alla stregua di tale lettura - e contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo del rimettente - l'attribuzione proporzionale di 340 seggi a una lista, effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, integra, ai sensi del n. 7) del comma 1, un'ipotesi di "esito positivo" della verifica di cui al comma 1, n. 6), e dunque resta ferma a prescindere dalla percentuale di voti ottenuta da detta lista, con la conseguenza che non è necessario procedere al turno di ballottaggio, poiché l'obbiettivo perseguito dalla legge è già stato raggiunto.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 5
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
co. 2
Altri parametri e norme interposte