Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Limitazione ad una parte soltanto della disposizione indicata nell'ordinanza di rimessione - Possibilità suggerita in modo chiaro dalla relativa motivazione - Insussistenza di erroneità o inesattezza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea o inesatta indicazione della disposizione indubbiata (aberratio ictus), formulata in quanto i giudici a quibus, censurando l'intero art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, non avrebbero correttamente individuato la porzione di tale disposizione che regola il turno di ballottaggio, coinvolgendo anche le parti di essa che prevedono le modalità di attribuzione del premio al primo turno. L'oggetto della questione è facilmente individuabile nella seconda parte della lett. f) - dalle parole "o, in mancanza," sino al termine del periodo - dovendosi tenere altresì conto del fatto che i rimettenti censurano, nel contempo, anche l'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, che prevede il turno di ballottaggio. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016).
È ben possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è chiaramente suggerito dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016).