Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39591  39592  39593  39594  39595  39596  39597  39598  39599  39600  39601  39602  39603  39604  39605  39607  39608  39609  39610  40248  40249  40250  40251  40252  40253  40254  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eventuale contraddittorietà delle argomentazioni del rimettente - Valutazione attinente al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della prospettazione, formulata in quanto, nel censurare gli artt. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, i rimettenti riterrebbero necessario il superamento di un quorum di aventi diritto al voto solo nel turno di ballottaggio, ma non anche nel primo turno di votazione. L'obiezione riguarda il merito della questione; né la prospettazione è contraddittoria, avendo i rimettenti illustrato ampiamente le ragioni per le quali ritengono che i parametri costituzionali evocati siano violati solo dalla previsione del turno di ballottaggio.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 5

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 25

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte