Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione da parte del rimettente delle norme oggetto - Omessa inclusione di una disposizione non direttamente attinta da censure - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione da parte del rimettente delle norme oggetto - Omessa inclusione di una disposizione non direttamente attinta da censure - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, nonché dell'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 1, della medesima legge, censurati nelle parti in cui prevedono che, se nessuna lista ha raggiunto almeno il 40% dei voti validi al primo turno di votazione per la Camera dei deputati, è indetto un turno di ballottaggio fra le due liste che al primo turno abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale del 3% e ottenuto le due maggiori cifre elettorali nazionali. La mancata inclusione, tra le disposizioni denunciate, di quella che prevede la soglia di sbarramento, è giustificata dal fatto che i rimettenti non contestano in sé tale soglia, ma la possibilità per le liste che l'hanno raggiunta di accedere, in linea teorica, al turno di ballottaggio e all'assegnazione del premio di maggioranza.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, nonché dell'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 1, della medesima legge, censurati nelle parti in cui prevedono che, se nessuna lista ha raggiunto almeno il 40% dei voti validi al primo turno di votazione per la Camera dei deputati, è indetto un turno di ballottaggio fra le due liste che al primo turno abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale del 3% e ottenuto le due maggiori cifre elettorali nazionali. La mancata inclusione, tra le disposizioni denunciate, di quella che prevede la soglia di sbarramento, è giustificata dal fatto che i rimettenti non contestano in sé tale soglia, ma la possibilità per le liste che l'hanno raggiunta di accedere, in linea teorica, al turno di ballottaggio e all'assegnazione del premio di maggioranza.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 5
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 1
co.
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte