Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39591  39592  39593  39594  39595  39596  39597  39598  39599  39600  39601  39602  39603  39604  39605  39606  39607  39609  39610  40248  40249  40250  40251  40252  40253  40254  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Turno di ballottaggio - Modalità concrete di accesso - Restrizione della competizione alle due liste più votate tra quelle che hanno superato le previste soglie di sbarramento - Conseguente sicura attribuzione del premio di maggioranza alla lista che, conseguendo il 50% più uno dei voti validi espressi, risulti vincente - Mantenimento da parte delle altre liste del riparto proporzionale dei seggi ottenuto al primo turno - Eccessivo sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività dell'assemblea elettiva e di eguaglianza del voto - Sproporzionata divaricazione tra la composizione della Camera dei deputati e la volontà degli elettori - Illegittimità costituzionale (totale e in parte qua).

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole "o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione"; l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole ", ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83"; e l'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della medesima legge. Le norme censurate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova prevedono - come prosecuzione del primo turno di votazione in cui nessuna lista abbia conseguito 340 seggi alla Camera dei deputati - un turno di ballottaggio ristretto, senza possibilità di collegamenti o apparentamenti, alle due sole liste che hanno superato con più voti le soglie di sbarramento, assicurando a quella di esse che ottenga il 50% più uno dei voti validi il conseguimento del premio "di maggioranza" non attribuito al primo turno e mantenendo invece per tutte le altre (tra cui quella perdente al ballottaggio) il riparto proporzionale dei seggi. Se, in astratto, il ballottaggio tra liste non risulta costituzionalmente illegittimo, le stringenti condizioni previste per accedere ad esso e le concrete modalità di attribuzione del premio (che resta "di maggioranza" e non diventa "di governabilità", essendo l'innalzamento della soglia mera conseguenza della restrizione dei competitori) determinano uno sproporzionato ed eccessivo sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività dell'assemblea elettiva e di uguaglianza del voto, in quanto trasformano artificialmente - attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica e innestando tratti maggioritari in un sistema che rimane prevalentemente proporzionale - una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta. Tale effetto distorsivo non è consentito dalla finalità, di sicuro rilievo costituzionale, di assicurare la stabilità del governo del Paese, il cui perseguimento non può avvenire al prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale e tale da produrre una sproporzionata divaricazione tra la volontà dei cittadini espressa mediante il voto e la composizione di una delle due assemblee che, nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, compongono la rappresentanza politica nazionale. La caducazione delle disposizioni che prevedono il turno di ballottaggio eventuale è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, mentre non potrebbe la Corte costituzionale (anche per la difficoltà tecnica di restituire una disciplina immediatamente applicabile) introdurre tutti o alcuni dei correttivi di cui i rimettenti denunciano l'assenza, ciò che spetta all'ampia discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014, su analogo effetto distorsivo nella disciplina elettorale previgente; sentenza n. 15 del 2008, sulla discrezionalità legislativa nella scelta se attribuire il premio a una singola lista o a una coalizione tra liste; sentenze n. 275 del 2014 e n. 107 del 1996, sulla compatibilità costituzionale del secondo turno per l'elezione del sindaco nei Comuni di maggiori dimensioni, in quanto collocato in un assetto caratterizzato dall'elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale).

Anche in ambiti (come quello dei sistemi elettorali) connotati da ampia discrezionalità legislativa, lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) impone di verificare che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva.

Il voto costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo lʼart. 1 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 1 del 2014).

In una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività.



Atti oggetto del giudizio

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 1  co. 2

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 5

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 25

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48  co. 2

Altri parametri e norme interposte