Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità di norme elettorali - Caducazione del turno di ballottaggio eventuale previsto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Immediata applicabilità della normativa di risulta - Conseguente sua idoneità a garantire il rinnovo dell'organo costituzionale elettivo.
La normativa che resta in vigore a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellato dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), prevedente un turno di ballottaggio eventuale per l'assegnazione del premio di maggioranza alla Camera dei deputati, è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, poiché qualora, all'esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi espressi [o 340 seggi], resta fermo il riparto proporzionale dei seggi tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento previste.
Lo scrutinio di costituzionalità delle discipline elettorali deve lasciare in vigore una normativa immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987).