Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 39610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione sintetica dei termini delle censure e rinvio ad un atto di parte per l'illustrazione del meccanismo da cui deriva l'effetto normativo denunciato - Insussistenza di motivazione per relationem - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione sintetica dei termini delle censure e rinvio ad un atto di parte per l'illustrazione del meccanismo da cui deriva l'effetto normativo denunciato - Insussistenza di motivazione per relationem - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di autonoma motivazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015, nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge. L'ordinanza di rimessione non è motivata per relationem, poiché chiarisce sinteticamente il senso della censura di violazione dell'art. 56 Cost., rinviando all'atto di parte non per l'individuazione dei termini delle questioni prospettate, ma solo con riferimento all'illustrazione del meccanismo di assegnazione dei seggi che ne consente la traslazione tra circoscrizioni (c.d. slittamento). (Precedente citato: ordinanza n. 239 del 2012, relativa, invece, a un caso di motivazione per relationem dei dubbi di legittimità costituzionale).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di autonoma motivazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015, nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge. L'ordinanza di rimessione non è motivata per relationem, poiché chiarisce sinteticamente il senso della censura di violazione dell'art. 56 Cost., rinviando all'atto di parte non per l'individuazione dei termini delle questioni prospettate, ma solo con riferimento all'illustrazione del meccanismo di assegnazione dei seggi che ne consente la traslazione tra circoscrizioni (c.d. slittamento). (Precedente citato: ordinanza n. 239 del 2012, relativa, invece, a un caso di motivazione per relationem dei dubbi di legittimità costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 4
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 5
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 84
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 84
co. 4
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 26
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 56
Altri parametri e norme interposte