Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte costituzionale - Restrizione dell'oggetto del giudizio ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate - Possibilità, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione così individuata - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente sostituiti dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per eccessiva ampiezza del riferimento ai commi da 1 a 5 dell'art. 83 del citato d.P.R. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione ben si comprende che la censura relativa alla traslazione dei seggi tra circoscrizioni, nella fase della loro assegnazione, riguarda specificamente l'art. 83, comma 1, n. 8), del citato d.P.R.
Per costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016).