Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni - Traslazione (c.d. slittamento) di seggi da una circoscrizione all'altra quando in nessuna siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati - Denunciata violazione della garanzia di distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione - Erronea individuazione delle disposizioni da censurare (aberratio ictus) - Inammissibilità delle questioni.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni - Traslazione (c.d. slittamento) di seggi da una circoscrizione all'altra quando in nessuna siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati - Denunciata violazione della garanzia di distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione - Erronea individuazione delle disposizioni da censurare (aberratio ictus) - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost. Le norme censurate consentono che, nel procedimento relativo all'elezione della Camera dei deputati, si verifichino traslazioni di seggi, nella fase di proclamazione degli eletti, da un collegio plurinominale all'altro, e dunque non riguardano la denunciata traslazione di seggi da una circoscrizione all'altra nella fase della loro assegnazione alle liste. La questione sarebbe comunque inammissibile - ma per assoluta carenza di motivazione - qualora fosse invece volta a censurare la traslazione tra collegi prevista dalle norme indicate.
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost. Le norme censurate consentono che, nel procedimento relativo all'elezione della Camera dei deputati, si verifichino traslazioni di seggi, nella fase di proclamazione degli eletti, da un collegio plurinominale all'altro, e dunque non riguardano la denunciata traslazione di seggi da una circoscrizione all'altra nella fase della loro assegnazione alle liste. La questione sarebbe comunque inammissibile - ma per assoluta carenza di motivazione - qualora fosse invece volta a censurare la traslazione tra collegi prevista dalle norme indicate.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 84
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 84
co. 4
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 26
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 56
co. 1
Costituzione
art. 56
co. 4
Altri parametri e norme interposte