Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39591  39592  39593  39594  39595  39596  39597  39598  39599  39600  39601  39602  39603  39604  39605  39606  39607  39608  39609  39610  40248  40249  40251  40252  40253  40254  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni - Traslazione (c.d. slittamento) di seggi da una circoscrizione all'altra quando in nessuna siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati - Denunciata violazione della garanzia di distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione - Insussistenza - Carattere residuale della traslazione censurata - Legittimità alla luce dell'interpretazione sistematica dei principi costituzionali - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2016 (c.d. Italicum), censurati dal Tribunale di Messina - in riferimento all'art. 56, quarto comma, Cost. - in quanto, nel regolare l'assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, consentono la traslazione dei seggi (c.d. slittamento) da una circoscrizione all'altra. Nel complesso sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla legge n. 52 - frutto del bilanciamento tra principi ed esigenze diversi (quali la garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista; e l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni) - il censurato effetto di traslazione dei seggi costituisce un'ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali, solo quando non sia stata possibile individuare nessuna circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati. La compatibilità costituzionale di detta ipotesi emerge vieppiù nitidamente in quanto l'evocato art. 56, quarto comma, Cost. - da interpretare necessariamente non in modo isolato, ma in sistematica lettura con i principi desumibili dagli artt. 48 e 67 Cost. - richiede l'assegnazione dei seggi all'interno delle singole circoscrizioni fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra. (Precedente citato: sentenza n. 271 del 2010, con riferimento alla diversa disciplina dell'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo).

L'art. 56, quarto comma, Cost. non si limita a prescrivere che i seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione siano ripartiti, in proporzione alla popolazione, prima delle elezioni, ma intende anche impedire che tale ripartizione possa successivamente essere derogata al momento della assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse. Detto parametro non può, tuttavia, essere inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale, poiché non è preordinato a garantire la rappresentanza dei territori in sé considerati, ma tutela la distinta esigenza di una distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione delle diverse parti del territorio nazionale: la Camera dei deputati resta, infatti, sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), e la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l'unità del corpo elettorale nazionale, del quale le singole circoscrizioni sono altrettante articolazioni nelle varie parti del territorio. (Precedente citato: sentenza n. 271 del 2010).

Atti oggetto del giudizio

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 1

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 1

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 1

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 25

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 56  co. 4

Altri parametri e norme interposte