Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni - Traslazione (c.d. slittamento) di seggi da una circoscrizione all'altra quando in nessuna siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati - Denunciata violazione del principio del voto diretto - Non pertinenza del parametro evocato - Non fondatezza delle questioni.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni - Traslazione (c.d. slittamento) di seggi da una circoscrizione all'altra quando in nessuna siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati - Denunciata violazione del principio del voto diretto - Non pertinenza del parametro evocato - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Messina - in riferimento all'art. 56, primo comma, Cost. - in quanto, nel regolare l'assegnazione dei seggi della Camera dei deputati tra le diverse circoscrizioni, consentono la traslazione dei seggi (c.d. slittamento) da una circoscrizione all'altra. Il principio del voto diretto contenuto nel parametro evocato, esigendo che l'elezione dei deputati avvenga direttamente ad opera degli elettori senza intermediazione alcuna, non viene in considerazione in relazione alle disposizioni censurate.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Messina - in riferimento all'art. 56, primo comma, Cost. - in quanto, nel regolare l'assegnazione dei seggi della Camera dei deputati tra le diverse circoscrizioni, consentono la traslazione dei seggi (c.d. slittamento) da una circoscrizione all'altra. Il principio del voto diretto contenuto nel parametro evocato, esigendo che l'elezione dei deputati avvenga direttamente ad opera degli elettori senza intermediazione alcuna, non viene in considerazione in relazione alle disposizioni censurate.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 56
co. 1
Altri parametri e norme interposte