Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali - Denunciata lesione di parametri costituzionali evocati nel dispositivo, ma non nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità delle questioni.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali - Denunciata lesione di parametri costituzionali evocati nel dispositivo, ma non nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ritenute inammissibili - per carenza di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost. Detti parametri non sono neppure evocati nella parte motiva, ma solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016).
Sono ritenute inammissibili - per carenza di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost. Detti parametri non sono neppure evocati nella parte motiva, ma solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 18
co. 3
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 10
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 19
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 11
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 84
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 26
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 1
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 48
co. 2
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 56
co. 1
Costituzione
art. 56
co. 4
Altri parametri e norme interposte