Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Ritenuta prevalenza delle ragioni di censura su altre che potrebbero attenuarle - Insussistenza di contraddittorietà - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Ritenuta prevalenza delle ragioni di censura su altre che potrebbero attenuarle - Insussistenza di contraddittorietà - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita contraddittorietà della prospettazione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, disciplinanti la composizione delle liste dei candidati all'elezione della Camera dei deputati. Il rimettente, pur consapevole che l'effetto dell'elezione nelle liste di minoranza di soli candidati bloccati - denunciato come lesivo dell'art. 48, secondo comma, Cost. - può essere attenuato dalle "multicandidature" dei capilista, ha tuttavia ritenuto prevalenti le conseguenze asseritamente incostituzionali delle disposizioni censurate, in quanto l'elezione di candidati con preferenze sarebbe comunque rimessa, per le liste di minoranza, alle scelte dei singoli partiti.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita contraddittorietà della prospettazione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, disciplinanti la composizione delle liste dei candidati all'elezione della Camera dei deputati. Il rimettente, pur consapevole che l'effetto dell'elezione nelle liste di minoranza di soli candidati bloccati - denunciato come lesivo dell'art. 48, secondo comma, Cost. - può essere attenuato dalle "multicandidature" dei capilista, ha tuttavia ritenuto prevalenti le conseguenze asseritamente incostituzionali delle disposizioni censurate, in quanto l'elezione di candidati con preferenze sarebbe comunque rimessa, per le liste di minoranza, alle scelte dei singoli partiti.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 18
co. 3
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 10
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 19
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 11
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 84
co. 1
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 26
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
co. 2
Altri parametri e norme interposte