Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2017;  Decisione del  25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39590  39591  39592  39593  39594  39595  39596  39597  39598  39599  39600  39601  39602  39603  39604  39605  39606  39607  39608  39609  39610  40248  40249  40250  40251  40252  40253  40255  40256  40257  40258  40259  40260  40261


Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali - Possibilità che, per effetto di essa, le liste di minoranza abbiano deputati eletti solo tra i capilista bloccati - Denunciata violazione del principio della libertà del voto - Insussistenza - Essenziali diversità del sistema censurato rispetto a quello ritenuto incostituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), censurati dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., in quanto - prevedendo che le liste dei candidati alla Camera dei deputati sono composte, nei singoli collegi plurinominali, da un capolista e da un elenco di candidati, tra i quali ultimi l'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso scelti fra quelli non capilista - comportano che le liste di minoranza potrebbero avere deputati eletti solo tra i capilista bloccati. Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore la discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso cui gli elettori esprimono il proprio sostegno ai candidati. Non lede, pertanto, la libertà del voto degli elettori il sistema elettorale previsto dalla legge n. 52, nel quale - a differenza del precedente sistema con liste bloccate e lunghe di candidati - le liste sono formate da un numero assai inferiore di candidati, l'unico candidato bloccato è il capolista e l'elettore può esprimere sino a due preferenze, per candidati non capilista di sesso diverso. Né è irrilevante la circostanza che la selezione e la presentazione delle candidature, nonché l'indicazione di candidati capilista, sia anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'art. 49 Cost. La possibilità che le liste di minoranza abbiano eletti solo tra i capilista bloccati costituisce una conseguenza (rilevante politicamente) che deriva, di fatto, anche dal modo in cui il sistema dei partiti è concretamente articolato, e che non può, di per sé, tradursi in un vizio d'illegittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2004, sulla normativa elettorale previgente; sentenze n. 429 del 1995 e n. 203 del 1975, sul ruolo dei partiti politici nell'indicazione delle candidature; sentenze n. 219 del 2016 e n. 192 del 2016, ordinanze n. 122 del 2016 e n. 93 del 2016, sull'irrilevanza dei c.d. inconvenienti di fatto nel giudizio costituzionale).

Atti oggetto del giudizio

legge  06/05/2015  n. 52  art. 1  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 18  co. 3

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 10

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 19  co. 1

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 11

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 84  co. 1

legge  06/05/2015  n. 52  art. 2  co. 26

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48  co. 2

Altri parametri e norme interposte