Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Formulazione contraddittoria della motivazione (volta a un intervento manipolativo) e del petitum (volto a una pronuncia ablativa) - Sostanziale attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Formulazione contraddittoria della motivazione (volta a un intervento manipolativo) e del petitum (volto a una pronuncia ablativa) - Sostanziale attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per formulazione contraddittoria della motivazione e del petitum (rispettivamente volti a un intervento additivo o manipolativo e a una pronuncia ablativa) - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nella parte in cui consente al capolista eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Nella sostanza, l'obiezione - secondo cui sussiste in materia discrezionalità legislativa, molteplici essendo le soluzioni idonee a colmare la lacuna derivante dall'accoglimento, nessuna a rime costituzionalmente obbligate - finisce per confondersi con il merito stesso della censura, che va quindi affrontato.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per formulazione contraddittoria della motivazione e del petitum (rispettivamente volti a un intervento additivo o manipolativo e a una pronuncia ablativa) - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nella parte in cui consente al capolista eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Nella sostanza, l'obiezione - secondo cui sussiste in materia discrezionalità legislativa, molteplici essendo le soluzioni idonee a colmare la lacuna derivante dall'accoglimento, nessuna a rime costituzionalmente obbligate - finisce per confondersi con il merito stesso della censura, che va quindi affrontato.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 85
co.
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 27
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte