Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Capolista candidato ed eletto in più collegi plurinominali - Facoltà di optare per uno di essi - Assenza di un criterio oggettivo di scelta - Distorsione, per effetto dell'opzione arbitraria, della volontà degli elettori espressa con le preferenze a favore dei candidati non bloccati - Violazione dei principi di uguaglianza e personalità del voto - Illegittimità costituzionale.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Capolista candidato ed eletto in più collegi plurinominali - Facoltà di optare per uno di essi - Assenza di un criterio oggettivo di scelta - Distorsione, per effetto dell'opzione arbitraria, della volontà degli elettori espressa con le preferenze a favore dei candidati non bloccati - Violazione dei principi di uguaglianza e personalità del voto - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 48 Cost. - l'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. L'assenza, nella disposizione censurata, di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in manifesta contraddizione con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza. L'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma anche, indirettamente, di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori, determinando così una distorsione del loro esito in uscita, con conseguente lesione dei principi di uguaglianza e personalità del voto, non bilanciata da alcun altro interesse costituzionale, poiché la libera scelta dell'ambito territoriale in cui essere eletto potrebbe semmai essere invocata da un capolista che abbia guadagnato l'elezione con le preferenze, e non già - come nel sistema della legge n. 52 del 2015 - da un capolista bloccato. La caducazione della disposizione nella parte effettivamente censurata dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova è possibile, in quanto restituisce una normativa elettorale immediatamente applicabile, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo; mentre non potrebbe la Corte costituzionale sostituirsi al legislatore nella scelta, riservata alla sua ponderata discrezionalità, di uno dei possibili criteri alternativi cui vincolare la scelta, da parte del candidato capolista, tra i più collegi plurinominali in cui risulti eletto. (Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2006, secondo cui - in sistemi che ammettono la multicandidatura e il voto di preferenza per tutti i candidati - il diritto di optare per una delle circoscrizioni in cui il candidato risulti eletto è esplicazione del diritto di elettorato passivo, garantito dall'art. 51, primo comma, Cost.; sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002, sull'ampia discrezionalità del legislatore in materia elettorale).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 48 Cost. - l'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. L'assenza, nella disposizione censurata, di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in manifesta contraddizione con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza. L'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma anche, indirettamente, di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori, determinando così una distorsione del loro esito in uscita, con conseguente lesione dei principi di uguaglianza e personalità del voto, non bilanciata da alcun altro interesse costituzionale, poiché la libera scelta dell'ambito territoriale in cui essere eletto potrebbe semmai essere invocata da un capolista che abbia guadagnato l'elezione con le preferenze, e non già - come nel sistema della legge n. 52 del 2015 - da un capolista bloccato. La caducazione della disposizione nella parte effettivamente censurata dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova è possibile, in quanto restituisce una normativa elettorale immediatamente applicabile, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo; mentre non potrebbe la Corte costituzionale sostituirsi al legislatore nella scelta, riservata alla sua ponderata discrezionalità, di uno dei possibili criteri alternativi cui vincolare la scelta, da parte del candidato capolista, tra i più collegi plurinominali in cui risulti eletto. (Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2006, secondo cui - in sistemi che ammettono la multicandidatura e il voto di preferenza per tutti i candidati - il diritto di optare per una delle circoscrizioni in cui il candidato risulti eletto è esplicazione del diritto di elettorato passivo, garantito dall'art. 51, primo comma, Cost.; sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002, sull'ampia discrezionalità del legislatore in materia elettorale).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 85
co.
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 27
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
Altri parametri e norme interposte