Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità di norme elettorali - Caducazione della facoltà di opzione arbitraria attribuita dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) al capolista eletto deputato in più collegi plurinominali - Applicabilità, in sostituzione, del criterio residuale del sorteggio - Conseguente idoneità della normativa di risulta a garantire il rinnovo dell'organo costituzionale elettivo - Responsabilità del legislatore quanto all'introduzione di un criterio più adeguato.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al candidato capolista eletto in più collegi plurinominali di optare arbitrariamente tra essi, permane - in funzione sostitutiva di quello caducato - il criterio residuale del sorteggio, già previsto nella porzione restante della stessa disposizione quale criterio residuale, la cui presenza restituisce una normativa elettorale di risulta immediatamente applicabile, appartenendo tuttavia alla responsabilità del legislatore sostituirlo con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori.
Lo scrutinio di costituzionalità delle discipline elettorali deve lasciare in vigore una normativa immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008).