Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Meccanismo di attribuzione dei seggi nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione della rappresentatività delle minoranze politiche nazionali - Erronea indicazione delle norme produttive dell'effetto censurato (aberratio ictus) - Prospettazione sintetica e oscura delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Meccanismo di attribuzione dei seggi nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione della rappresentatività delle minoranze politiche nazionali - Erronea indicazione delle norme produttive dell'effetto censurato (aberratio ictus) - Prospettazione sintetica e oscura delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus e per formulazione oscura della motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., censurando il meccanismo di attribuzione dei seggi della Camera dei deputati nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Produttivi dell'effetto denunciato dal rimettente sono gli artt. 92-bis, 92-ter e 92-quater (in particolare, comma 7) del d.P.R. n. 361 - introdotti dall'art. 2, commi 29, 30, 31 e 32, della legge n. 52 - e non già la disposizione censurata. Inoltre, la prospettazione è talmente sintetica da rendere oscura la complessiva censura proposta e le ragioni ad essa sottese (potendo solo presumersi che la locuzione "minoranze nazionali" alluda a non già a minoranze linguistiche non protette, ma a minoranze politiche, ossia alle liste di minoranza a livello nazionale, e non essendo spiegato perché dette liste - che in linea teorica possono apparentarsi con i candidati nei collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige - sarebbero discriminate, né perché la discriminazione deriverebbe dall'attribuzione di soli tre seggi con riparto proporzionale, anziché dal sistema di distribuzione dei complessivi undici seggi assegnati alla medesima Regione). (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016, n. 247 del 2015, ordinanze n. 227 del 2016, n. 118 del 2016, n. 47 del 2016 e n. 32 del 2016, sulla inammissibilità per formulazione non chiara o perplessa delle censure).
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus e per formulazione oscura della motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., censurando il meccanismo di attribuzione dei seggi della Camera dei deputati nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Produttivi dell'effetto denunciato dal rimettente sono gli artt. 92-bis, 92-ter e 92-quater (in particolare, comma 7) del d.P.R. n. 361 - introdotti dall'art. 2, commi 29, 30, 31 e 32, della legge n. 52 - e non già la disposizione censurata. Inoltre, la prospettazione è talmente sintetica da rendere oscura la complessiva censura proposta e le ragioni ad essa sottese (potendo solo presumersi che la locuzione "minoranze nazionali" alluda a non già a minoranze linguistiche non protette, ma a minoranze politiche, ossia alle liste di minoranza a livello nazionale, e non essendo spiegato perché dette liste - che in linea teorica possono apparentarsi con i candidati nei collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige - sarebbero discriminate, né perché la discriminazione deriverebbe dall'attribuzione di soli tre seggi con riparto proporzionale, anziché dal sistema di distribuzione dei complessivi undici seggi assegnati alla medesima Regione). (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016, n. 247 del 2015, ordinanze n. 227 del 2016, n. 118 del 2016, n. 47 del 2016 e n. 32 del 2016, sulla inammissibilità per formulazione non chiara o perplessa delle censure).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 83
co. 3
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
co. 2
Altri parametri e norme interposte