Processo civile - In genere - Riforma del processo ordinario di cognizione - Verifiche preliminari del giudice sulla regolarità del contraddittorio - Potere di emanare provvedimenti interlocutori senza previo contraddittorio con le parti - Denunciata violazione del diritto di difesa - Interpretazione adeguatrice - Necessità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 197001).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ., che – nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede l’emanazione da parte del giudice, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza contraddittorio preventivo con le parti, in quanto essa – a seguito dell’interpretazione adeguatrice – non contrasta con il diritto di difesa. In generale, infatti, il giudice, ai sensi dell’art. 175 c.p.c., nell’ambito dei propri poteri di direzione del processo ha il potere di salvaguardare il diritto al contraddittorio fissando un’udienza ad hoc, sia ove se ne ravvisi la necessità in occasione delle verifiche preliminari, prima dell’emanazione del decreto, ovvero quando lo sollecitino le parti cui quest’ultimo è stato comunicato. Qualora detta udienza non venga fissata la realizzazione del contraddittorio è differita all’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., ove, con ordinanza, il giudice dovrà confermare, modificare o revocare il decreto emesso, prendendo in esame le ragioni delle parti. Inoltre detto sistema, per essere compatibile con il principio del contraddittorio, deve essere ricostruito nel senso che, nel caso in cui la parte abbia chiesto la fissazione dell’udienza e il giudice abbia disatteso tale istanza, quest’ultimo non può, rimasto inadempiuto l’ordine, assumere i provvedimenti “sanzionatori” in chiave processuale se conferma la propria decisione all’udienza di trattazione, in quanto la parte diligente non può rischiare di veder compromesso, con una decisione processuale di absolutio ad instantia o estinzione del giudizio, il diritto a conseguire il bene della vita, scopo ultimo del processo, senza che sia tenuta, per evitarlo, a conformarsi a un ordine giudiziale che ha rappresentato all’autorità giudiziaria di non condividere.