Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione del Senato della Repubblica - Previsione di soglie di sbarramento diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, con pregiudizio per la governabilità - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Elezioni - Elezione del Senato della Repubblica - Previsione di soglie di sbarramento diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, con pregiudizio per la governabilità - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993, come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge n. 270 del 2005, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, 3. 48, secondo comma, 49 e 51 Cost. Il rimettente non illustra le ragioni per cui il denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento dipenderebbe dalle norme censurate - in quanto prevedono soglie di sbarramento per l'elezione del Senato della Repubblica diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - e non da altre, assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali; inoltre, non motiva distintamente le ragioni di violazione di ciascuno dei plurimi parametri evocati (aventi contenuti e significati all'evidenza diversi), né chiarisce quale delle due diverse discipline delle soglie di sbarramento dovrebbe essere uniformata all'altra, trascurando altresì che l'ipotetico accoglimento della questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una diversità tra i due sistemi.
Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993, come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge n. 270 del 2005, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, 3. 48, secondo comma, 49 e 51 Cost. Il rimettente non illustra le ragioni per cui il denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento dipenderebbe dalle norme censurate - in quanto prevedono soglie di sbarramento per l'elezione del Senato della Repubblica diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - e non da altre, assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali; inoltre, non motiva distintamente le ragioni di violazione di ciascuno dei plurimi parametri evocati (aventi contenuti e significati all'evidenza diversi), né chiarisce quale delle due diverse discipline delle soglie di sbarramento dovrebbe essere uniformata all'altra, trascurando altresì che l'ipotetico accoglimento della questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una diversità tra i due sistemi.
Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011, ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/12/1993
n. 533
art. 16
co. 1
legge
21/12/2005
n. 270
art. 4
co. 7
decreto legislativo
20/12/1993
n. 533
art. 17
co.
legge
21/12/2005
n. 270
art. 4
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
co. 2
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte