Sentenza 35/2017 (ECLI:IT:COST:2017:35)
Massima numero 40260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/01/2017; Decisione del
25/01/2017
Deposito del 09/02/2017; Pubblicazione in G. U. 15/02/2017
Titolo
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Applicabilità dal 1° luglio 2016 - Conseguente possibilità di rinnovo dei due rami del Parlamento con differenti sistemi elettorali - Denunciata ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze - Carattere meramente assertivo della censura - Difetto di distinta motivazione in ordine ai parametri numericamente evocati - Inammissibilità delle questioni.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Applicabilità dal 1° luglio 2016 - Conseguente possibilità di rinnovo dei due rami del Parlamento con differenti sistemi elettorali - Denunciata ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze - Carattere meramente assertivo della censura - Difetto di distinta motivazione in ordine ai parametri numericamente evocati - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per motivazione apodittica e carenza di distinta motivazione sui parametri evocati - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), censurato dal Tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., in quanto, prevedendo che le modifiche al d.P.R. n. 361 del 1957, apportate dallo stesso art. 2 per ridisegnare il sistema di elezione della Camera dei deputati, si applicano dal 1° luglio 2016, consentono (nelle more del procedimento di revisione costituzionale finalizzato, tra l'altro, alla trasformazione del Senato della Repubblica e al superamento dell'assetto bicamerale paritario) il rinnovo dei due rami del Parlamento con sistemi elettorali differenti. La mera affermazione di disomogeneità dei due sistemi elettorali, senza l'indicazione di quali caratteri differenziati determinerebbero l'asserita situazione di "palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze", non basta a consentire l'accesso della censura allo scrutinio di merito e alla identificazione di un petitum accoglibile. Inoltre, i parametri costituzionali sono evocati solo numericamente, senza una distinta motivazione della loro ipotizzata violazione, né tra essi figurano gli artt. 94, primo comma, e 70 Cost., che dovrebbero necessariamente venire in considerazione ove si intenda sostenere che due leggi elettorali "diverse" compromettano sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, sia l'esercizio collettivo della funzione legislativa.
Sono dichiarate inammissibili - per motivazione apodittica e carenza di distinta motivazione sui parametri evocati - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), censurato dal Tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., in quanto, prevedendo che le modifiche al d.P.R. n. 361 del 1957, apportate dallo stesso art. 2 per ridisegnare il sistema di elezione della Camera dei deputati, si applicano dal 1° luglio 2016, consentono (nelle more del procedimento di revisione costituzionale finalizzato, tra l'altro, alla trasformazione del Senato della Repubblica e al superamento dell'assetto bicamerale paritario) il rinnovo dei due rami del Parlamento con sistemi elettorali differenti. La mera affermazione di disomogeneità dei due sistemi elettorali, senza l'indicazione di quali caratteri differenziati determinerebbero l'asserita situazione di "palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze", non basta a consentire l'accesso della censura allo scrutinio di merito e alla identificazione di un petitum accoglibile. Inoltre, i parametri costituzionali sono evocati solo numericamente, senza una distinta motivazione della loro ipotizzata violazione, né tra essi figurano gli artt. 94, primo comma, e 70 Cost., che dovrebbero necessariamente venire in considerazione ove si intenda sostenere che due leggi elettorali "diverse" compromettano sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, sia l'esercizio collettivo della funzione legislativa.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/05/2015
n. 52
art. 2
co. 35
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
co. 1
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 56
co. 1
Altri parametri e norme interposte