Sentenza 36/2017 (ECLI:IT:COST:2017:36)
Massima numero 39369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/01/2017;  Decisione del  10/01/2017
Deposito del 15/02/2017; Pubblicazione in G. U. 22/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39368  39370  39371


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Parchi e riserve naturali - Istituzione e disciplina del "Parco naturale regionale Costa dei Trabocchi" - Contrasto con la normativa statale sulla classificazione e istituzione delle aree naturali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s) - gli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, i quali istituiscono il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi" e ne determinano confini, principi e finalità, disciplinando altresì il Piano del Parco, il Programma pluriennale economico e sociale, il Regolamento del Parco e le Norme di salvaguardia. La normativa impugnata dal Governo - ricomprendendo nel perimetro del Parco non già, in via prevalente, un'area di terra emersa, ma unicamente un'area marina prospiciente la costa, da ascrivere alle aree marine protette - si pone in contrasto con la classificazione e istituzione delle aree naturali di cui artt. 2, 18, 19 e 20 della legge quadro n. 394 del 1991 (la quale non prevede la figura del parco regionale marino, ma solo la possibilità che tratti di mare prospicienti la costa vengano a far parte di parchi regionali costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali), conseguentemente violando la competenza statale esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nella quale rientrano le aree marine protette, in ragione del prevalente interesse statale da cui è caratterizzato l'ambiente marino.

La disciplina delle aree protette rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., ed è contenuta nella legge n. 394 del 1991, che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo gli stessi anche i connotati di normativa interposta. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2014 e n. 14 del 2012, n. 325 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 193 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  06/11/2015  n. 38  art. 1  co. 1

legge della Regione Abruzzo  06/11/2015  n. 38  art. 2  co. 1

legge della Regione Abruzzo  06/11/2015  n. 38  art. 2  co. 2

legge della Regione Abruzzo  06/11/2015  n. 38  art. 2  co. 4

legge della Regione Abruzzo  06/11/2015  n. 38  art. 3  co. 1

legge della Regione Abruzzo  06/11/2015  n. 38  art. 6  co. 

legge della Regione Abruzzo  06/11/2015  n. 38  art. 7  co. 

legge della Regione Abruzzo  06/11/2015  n. 38  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte