Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Parchi e riserve naturali - Istituzione e disciplina del "Parco naturale regionale Costa dei Trabocchi" - Disposizioni in rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con quelle dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - gli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015. Tali disposizioni - che classificano il "Parco naturale regionale Costa dei Trabocchi" e dispongono la tutela, nell'area marina interessata, di elementi floro-faunistici di particolare valore naturalistico; descrivono gli ulteriori elementi caratterizzanti l'area; individuano i confini; regolamentano l'ente e il piano di gestione; e prevedono la copertura finanziaria e l'entrata in vigore - risultano in rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con le disposizioni impugnate dal Governo (già ritenute incostituzionali), sicché ad esse deve estendersi, in via consequenziale, la declaratoria di illegittimità costituzionale.