Sentenza 37/2017 (ECLI:IT:COST:2017:37)
Massima numero 39567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
07/12/2016; Decisione del
07/12/2016
Deposito del 15/02/2017; Pubblicazione in G. U. 22/02/2017
Massime associate alla pronuncia:
39566
Titolo
Istruzione e formazione professionale - Norme della Regione Siciliana - Albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale - Requisiti per l'iscrizione e la permanenza - Assenza di condanne penali - Omessa previsione, in luogo d'essa, di una procedura valutativa in contraddittorio con l'interessato e/o di puntuali tipologie di reati ostativi - Denunciato contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la finalità rieducativa della pena e con i principi della tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità della questione.
Istruzione e formazione professionale - Norme della Regione Siciliana - Albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale - Requisiti per l'iscrizione e la permanenza - Assenza di condanne penali - Omessa previsione, in luogo d'essa, di una procedura valutativa in contraddittorio con l'interessato e/o di puntuali tipologie di reati ostativi - Denunciato contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la finalità rieducativa della pena e con i principi della tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. siciliana n. 24 del 1976, censurato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 Cost. e all'art. 17 dello statuto reg. siciliana, nella parte in cui prevede l'assenza di qualsivoglia condanna penale come requisito per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, anziché prevedere un procedimento in contraddittorio con l'interessato volto a valutare l'effettiva incidenza della condanna sull'attività lavorativa e/o individuare puntuali tipologie di reati ostativi. A prescindere da ogni considerazione sulle prospettazioni del giudice rimettente (volte, in particolare, ad estendere agli iscritti al predetto albo la disciplina adottata per i docenti della scuola pubblica), una selezione tra le molteplici condotte delittuose che costituiscono indici rilevatori di non meritevolezza, comportando una variegata gamma di soluzioni possibili, non può che essere riservata alla discrezionalità del legislatore; nella quale parimenti rientra l'istituzione di una procedura valutativa in contraddittorio con l'interessato e di un correlato potere discrezionale della pubblica amministrazione, in ordine alla compatibilità della riportata condanna penale con l'iscrizione all'albo dei formatori professionali.
È dichiarata inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. siciliana n. 24 del 1976, censurato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 Cost. e all'art. 17 dello statuto reg. siciliana, nella parte in cui prevede l'assenza di qualsivoglia condanna penale come requisito per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, anziché prevedere un procedimento in contraddittorio con l'interessato volto a valutare l'effettiva incidenza della condanna sull'attività lavorativa e/o individuare puntuali tipologie di reati ostativi. A prescindere da ogni considerazione sulle prospettazioni del giudice rimettente (volte, in particolare, ad estendere agli iscritti al predetto albo la disciplina adottata per i docenti della scuola pubblica), una selezione tra le molteplici condotte delittuose che costituiscono indici rilevatori di non meritevolezza, comportando una variegata gamma di soluzioni possibili, non può che essere riservata alla discrezionalità del legislatore; nella quale parimenti rientra l'istituzione di una procedura valutativa in contraddittorio con l'interessato e di un correlato potere discrezionale della pubblica amministrazione, in ordine alla compatibilità della riportata condanna penale con l'iscrizione all'albo dei formatori professionali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/03/1976
n. 24
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte