Ordinanza 38/2017 (ECLI:IT:COST:2017:38)
Massima numero 39555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 15/02/2017; Pubblicazione in G. U. 22/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39556  39557  39558  39559


Titolo
Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo del contribuente di presentare preliminarmente reclamo con eventuale proposta di mediazione - Sanzione per l'inosservanza - Inammissibilità del ricorso al giudice tributario, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alla sostituzione di esso ad opera dell'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano - in riferimento all'art. 24 Cost. - in quanto sanzionava l'omessa presentazione del previo reclamo tributario con l'inammissibilità del ricorso al giudice, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza n. 98 del 2014, accogliendo analoghe questioni, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, sicché la questione risulta ormai priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 98 del 2014; ordinanza n. 208 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte