Contraddittorio (diritto al) - In genere - Fondamentale garanzia del "giusto processo" - Finalità - Partecipazione dell'attore e del contraddittore, nel rispetto del diritto di difesa, e ricerca dialettica, con la collaborazione delle parti e del giudice, della verità processuale - Compressione, in ragione del principio della ragionevole durata del processo - Esclusione. (Classif. 063001).
Il giusto processo, nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto inviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso si svolga nel contraddittorio tra le parti nonché in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
Il contraddittorio, primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella necessità che tanto l’attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche se al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare.
Il principio del contraddittorio costituisce un connotato intrinseco del processo, nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa, che spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali. Esso è un momento fondamentale del giudizio, cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta”, il principio chiama in causa, pertanto, non solo la dialettica tra le parti nel corso del processo, ma riguarda anche la partecipazione attiva del giudice. (Precedenti: S. 73/2022 - mass. 44615; S. 341/2006).
L’esigenza della rapidità del processo insita nel canone della sua ragionevole durata non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il contraddittorio tra le parti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. (Precedenti: S. 116/2023 - mass. 45628; S. 67/2023 - mass. 45525, S. 111/2022 - mass. 44767; S. 317/2009 - mass. 34149).