Ordinanza 38/2017 (ECLI:IT:COST:2017:38)
Massima numero 39556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/01/2017; Decisione del
11/01/2017
Deposito del 15/02/2017; Pubblicazione in G. U. 22/02/2017
Titolo
Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo del contribuente di presentare preliminarmente reclamo con eventuale proposta di mediazione - Ritenuta preclusione della tutela cautelare giurisdizionale fino all'esaurimento della procedura amministrativa - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Mancato svolgimento della procedura amministrativa nel caso oggetto del giudizio a quo - Conseguente difetto di rilevanza della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo del contribuente di presentare preliminarmente reclamo con eventuale proposta di mediazione - Ritenuta preclusione della tutela cautelare giurisdizionale fino all'esaurimento della procedura amministrativa - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Mancato svolgimento della procedura amministrativa nel caso oggetto del giudizio a quo - Conseguente difetto di rilevanza della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - consentendo ai contribuenti di costituirsi in giudizio, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo - precluderebbe durante tale fase la possibilità di chiedere al giudice tributario la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Il rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, in quanto - avendo il ricorrente nel giudizio a quo proposto direttamente ricorso alla Commissione tributaria provinciale, senza presentare preliminarmente il reclamo - nella specie è mancata del tutto la fase amministrativa asseritamente preclusiva del diritto alla tutela giurisdizionale cautelare. (Precedente specifico citato: sentenza n. 98 del 2014, dichiarativa dell'inammissibilità di analoghe questioni).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - consentendo ai contribuenti di costituirsi in giudizio, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo - precluderebbe durante tale fase la possibilità di chiedere al giudice tributario la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Il rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, in quanto - avendo il ricorrente nel giudizio a quo proposto direttamente ricorso alla Commissione tributaria provinciale, senza presentare preliminarmente il reclamo - nella specie è mancata del tutto la fase amministrativa asseritamente preclusiva del diritto alla tutela giurisdizionale cautelare. (Precedente specifico citato: sentenza n. 98 del 2014, dichiarativa dell'inammissibilità di analoghe questioni).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte