Ordinanza 38/2017 (ECLI:IT:COST:2017:38)
Massima numero 39557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/01/2017; Decisione del
11/01/2017
Deposito del 15/02/2017; Pubblicazione in G. U. 22/02/2017
Titolo
Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo del contribuente di presentare preliminarmente reclamo con eventuale proposta di mediazione - Conseguente possibilità di instaurare il processo tributario solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa - Denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo del contribuente di presentare preliminarmente reclamo con eventuale proposta di mediazione - Conseguente possibilità di instaurare il processo tributario solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa - Denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto, consentendo di instaurare il giudizio tributario avverso gli atti dell'Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo, determinerebbe un'eccessiva dilatazione dei tempi processuali. I ricorrenti nel giudizio a quo non hanno presentato reclamo, e non risulta che abbiano giustificato l'omissione con l'argomento che la presentazione di esso avrebbe comportato una durata del processo non ragionevole. (Precedente specifico citato: sentenza n. 98 del 2014, dichiarativa dell'inammissibilità di analoghe questioni).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto, consentendo di instaurare il giudizio tributario avverso gli atti dell'Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo, determinerebbe un'eccessiva dilatazione dei tempi processuali. I ricorrenti nel giudizio a quo non hanno presentato reclamo, e non risulta che abbiano giustificato l'omissione con l'argomento che la presentazione di esso avrebbe comportato una durata del processo non ragionevole. (Precedente specifico citato: sentenza n. 98 del 2014, dichiarativa dell'inammissibilità di analoghe questioni).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte